
Circolare Informativa
6 Maggio 2025
Circolare Informativa
6 Maggio 2025Circolare
informativa
Oggetto: Obbligo di comunicazione della PEC per gli amministratori di società – Novità 2025
Riferimenti normativi:
Art. 1, comma 860, Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Art. 5, comma 1, D.L. 179/2012 convertito
Nota MIMIT prot. n. 0043836 del 12/03/2025
1. Premessa
Dal 1° gennaio 2025, è in vigore l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese.
2. Soggetti Obbligati
L’obbligo si applica a:
- Tutti gli amministratori (inclusi i membri del CdA e dei Consigli di Gestione)
- Liquidatori
- Società di persone (escluse società semplici non agricole)
- Società di capitali
- Cooperative
- Esclusi: consorzi, società consortili, società semplici non agricole, società di mutuo soccorso.
3. Termini per l’adempimento
Società costituite dall’1/1/2025: obbligo contestuale all’iscrizione.
Società costituite prima del 2025: termine per comunicazione entro il 30 giugno 2025.
4. Modalità di comunicazione
Tramite modello Intercalare P nel riquadro “email certificata PEC”.
È ammesso l’utilizzo della PEC della società solo temporaneamente, ma entro il 30 giugno 2025 occorre conformarsi fornendo una PEC individuale.
Non sono dovuti diritti di segreteria né imposta di bollo per tale comunicazione.
5. Sanzioni e conseguenze
L’omissione impedisce l’iscrizione delle nomine al Registro delle imprese.
Possibile applicazione della sanzione ex art. 2630 c.c. (da € 103 a € 1.032).
Le Camere di Commercio sospendono le pratiche non conformi, concedendo 30 giorni per regolarizzazione.
6. Raccomandazioni operative
Verificare la presenza di una PEC attiva e individuale per ciascun amministratore.
Procedere con l’adempimento entro il 30/06/2025 anche in assenza di nuove nomine.
Tenere distinte le PEC degli amministratori da quelle societarie, in coerenza con la finalità normativa di garantire un canale di comunicazione diretto e personale.